La Corte costituzionale, con la Sentenza n. 119 del 2020, depositata in data odierna, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 e, di riflesso, sulle norme della legge regionale n. 14/2009 (Piano Casa) che consentivano la deroga alle distanze dai confini previste dagli strumenti urbanistici comunali sollevata dal TAR Veneto per asserito contrasto con l’art. 873 c.c. e con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
La Corte costituzionale ha sgombrato finalmente ogni dubbio sulla legittimità delle previsioni del previgente Piano Casa del Veneto che consentivano la deroga alle distanze dai confini previste dai regolamenti locali, chiudendo un dibattito che aveva dato luogo a revirement della giurisprudenza amministrativa ed all’emanazione di una legge di interpretazione autentica.
Si legge in motivazione: “Una volta riconosciuta alle Regioni la competenza concorrente in materia di governo del territorio, deve infatti escludersi che esse incontrino il limite dell’ordinamento civile tutte le volte in cui, ferma la disciplina statale delle distanze, ad essere modificate per effetto di leggi regionali siano le disposizioni dei regolamenti comunali o delle norme tecniche, la cui finalità è proprio quella di adattare la disciplina a specifiche esigenze territoriali, ma certamente non quella, propria delle norme di ordinamento civile, di stabilire criteri uniformi sull’intero territorio nazionale nei rapporti tra privati. Ne consegue che non può opporsi alla competenza regionale il limite dell’ordinamento civile quando oggetto di deroga siano – come per effetto della norma regionale ora in scrutinio – non le disposizioni statali sulle distanze, ma le norme integrative dei regolamenti locali.”