Con la sentenza n. 54 del 2021, depositata il 31.03.2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 51 (Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi), limitatamente alle parole «sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e».
Ad avviso della Corte, “la disposizione dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, per come formulata, potrebbe facilmente indurre i destinatari del precetto a ritenere sufficiente la SCIA “ordinaria” per tutti gli interventi in questione, compresi quelli assoggettati a permesso di costruire o a SCIA “alternativa” in base al t.u. edilizia. Tale interpretazione condurrebbe a un esito contrastante con un principio fondamentale della materia «governo del territorio» stabilito dal t.u. edilizia.”
Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo.
Il testo della legge, coordinato con questa decisione, è pubblicato nella sezione normativa.