di Pasqualino Boschetto
ARTICOLO 14
Premio per la qualità e la bellezza architettonica
1. È istituito il premio “Qualità e Bellezza Architettonica” che il Consiglio regionale assegna annualmente, sulla base di una proposta formulata dalla Commissione di cui all’articolo 13, ai due migliori progetti realizzati ai sensi della presente legge, di cui uno elaborato da progettisti con età inferiore ai quarant’anni.
2. La Giunta regionale definisce i tempi, le procedure e l’entità del premio che è assegnato alla committenza.
Molto opportunamente la legge in oggetto istituisce il premio “Qualità e Bellezza Architettonica” (QBA), con cadenza annuale, “… ai due migliori progetti realizzati ai sensi della presente legge, di cui uno elaborato da progettisti con età inferiore ai quarant’anni.” La proposta dei premi viene formulata dalla Commissione istituita ai sensi del precedente art. 13, e questo è un ulteriore compito importante che il legislatore ha voluto attribuire a quest’organo. L’articolo non specifica nel dettaglio i requisiti e la procedura per l’assegnazione del premio, ma molto opportunamente sancisce e rafforza la portata di due obiettivi fondamentali: quello di saldare la riqualificazione/rigenerazione urbana e territoriale alla “qualità e bellezza architettonica”; e quello di attivare un primo atto concreto di “attenzione” nei confronti delle nuove generazioni di progettisti.
Anche in questo caso la l.r. n. 14/2017 può dare un importante apporto di coerenza cognitiva con la legge “Veneto 2050”. Parecchi spunti di riflessione e riferimenti per il lavoro della Commissione, e per la buona riuscita del premio QBA che la stessa Commissione dovrà sviluppare, si possono riscontrare all’art. 9 della l.r. n. 14/2017 (Politiche per la qualità architettonica, edilizia ed ambientale, per la riqualificazione e per la rigenerazione). La lettera a) del comma 2 stabilisce che la Giunta regionale “promuove la qualità edilizia e diffonde la conoscenza delle buone pratiche …”. Ecco quindi che le “buone pratiche” diventano elemento portante per la promozione della qualità edilizia (e architettonica, e urbanistica, e territoriale, e …). Le “buone pratiche”, quindi, dovrebbero diventare strumenti e unità di misura delle proposizioni e delle valutazioni della Commissione. Ma anche, molto correttamente e coerentemente, i premi QBA assegnati dovrebbero diventare essi stessi “buone pratiche”, da divulgare in maniera opportuna ed efficace. In tal senso l’apporto divulgativo e formativo delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, ecc.) è assolutamente determinante, per la capillare opera informativa e formativa che ogni ordine/collegio/associazione professionale può svolgere direttamente al suo interno nei confronti dei suoi iscritti (addetti ai lavori).
Un altro aspetto, purtroppo non ancora sufficientemente approfondito e praticato nella nostra regione, è quanto stabilito al punto c) del comma 2 dello stesso art. 9 della l.r. n. 14/2017, dove si stabilisce che la Giunta regionale “promuove e attiva concorsi di idee e laboratori di progettazione in collaborazione con i soggetti qualificati di cui alla lettera a);” (cioè: università, enti di studio e centri di ricerca, associazioni professionali, imprenditoriali e culturali). A questa enunciazione di principio (e di necessità) possiamo solo sperare e adoperarci affinché vengano riconosciuti e condivisi due importanti passaggi: che il “concorso di idee” (generico) venga sostituito (generalmente) dal “concorso di progettazione”; e che il concorso di idee e/o di progettazione venga esso stesso definito “buona pratica”.
È ampiamente dimostrato, in Europa e non solo, che il concorso di idee e/o di progettazione, applicato in maniera diffusa e sistematica, alza notevolmente il livello della qualità architettonica e urbanistica della città e del territorio. In questo caso l’amministrazione pubblica dovrebbe dare per prima l’esempio (e la buona pratica), sottoponendo a concorso di progettazione almeno la maggior parte delle opere pubbliche.