di Francesca Martini e Monica Tomaello
Art. 29
Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione del presente Capo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
L’articolo 29 stabilisce che l’attuazione delle disposizioni contenute nel Capo II non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla concreta applicazione di tali disposizioni, quindi, si provvederà nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.