di Francesca Martini e Monica Tomaello
Art. 21
Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”
1. Dopo la lettera c) del comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunta la seguente:
“c bis) l’osservanza del limite quantitativo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f).”.
L’articolo 21 della legge in commento aggiunge la lettera c bis) al comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. La disposizione riguarda le ipotesi in cui la Giunta provinciale può introdurre, in sede di approvazione del piano di assetto del territorio (PAT), modifiche d’ufficio.
Oltre alle modifiche necessarie ad assicurare l’osservanza delle fattispecie previste nella formulazione originaria della norma (compatibilità del piano con il PTRC e con il PTCP; la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato; la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica), la Giunta provinciale può ora introdurre d’ufficio anche le modifiche necessarie a garantire “l’osservanza del limite quantitativo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera f)”.
Tale disposizione, a sua volta, dispone che, a seguito dell’emanazione del provvedimento con cui la Giunta regionale stabilisce la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, il PAT, nel fissare le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili, determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione di suddetto provvedimento.
La lettera f), co. 1, articolo 13 della legge regionale n. 11/2004 è stata introdotta dall’articolo 20 della legge in esame al cui commento, per brevità, si rimanda.
Nel caso in cui il procedimento di approvazione riguardi PAT di Comuni ubicati nel territorio metropolitano di Venezia, la competenza all’approvazione degli stessi e, quindi, anche all’introduzione di modifiche d’ufficio ai sensi dell’articolo in esame, è in capo alla Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 3, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, infatti, fino all’approvazione del piano strategico triennale del territorio metropolitano e del piano territoriale generale di cui all’articolo 1, co. 44, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, da parte della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale “esercita tutte le funzioni in materia urbanistica già attribuite alla Provincia di Venezia a seguito dell’approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.