di Maurizio De Gennaro e Francesca Martini
Art. 18
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”
1 Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale svolge attività di monitoraggio delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della loro attuazione, anche mediante la rilevazione sistematica di indicatori appositamente individuati. A tal fine:
a) definisce le tipologie, i parametri di valutazione e i valori di riferimento degli indicatori;
b) conclude specifici protocolli d’intesa con gli enti locali definendo le modalità di interscambio dei dati e le forme di integrazione delle reti e dei sistemi informativi.”.
L’articolo 18 della legge in commento apporta un’integrazione all’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, aggiungendo il comma 2 bis, con il quale attribuisce alla Giunta regionale il compito di svolgere attività di monitoraggio delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della loro attuazione, effettuando la rilevazione sistematica di indicatori appositamente individuati.
Nell’ambito delle attività di coordinamento degli Enti Locali, la Giunta regionale, a tal fine, definisce le tipologie, i parametri di valutazione e i valori di riferimento degli indicatori definendo le modalità di interscambio e integrazione dei dati e le forme di integrazione delle reti e dei sistemi informativi.
La nuova disposizione, dunque, rafforza il valore del quadro conoscitivo che costituisce il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. I dati e le informazioni territoriali, dunque, sono una componente fondamentale per la valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, nonché il riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di una pianificazione urbanistica attenta alla tutela del territorio e degli ecosistemi naturali. Il complesso delle informazioni e dei dati raccolti sono gestititi ed elaborati, ai sensi del nuovo comma 2, dell’articolo 8, l.r. n. 11/2004 dall’Osservatorio della pianificazione.
L’importanza delle informazioni territoriali era già stata riconosciuta dal legislatore regionale sin dall’originaria formulazione dell’articolo 2 della l.r. n.. 11/2004 che individua, quale strumento per la tutela del paesaggio e del territorio, la realizzazione di un sistema informativo territoriale unificato ed accessibile, che consenta di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili. A tal fine, con gli Atti di indirizzo, approvati con deliberazione n. 3178 del 8 ottobre 2004 e successivamente modificati, sono stati definiti, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, lett. f) i contenuti essenziali del quadro conoscitivo.
Appare significativo evidenziare che i contenuti dell’integrazione dell’articolo 18 della l.r. n. 14/2017 sono in coerenza con il processo di innovazione tecnologica della Pubblica Amministrazione, da tempo avviato dalla Regione del Veneto in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i) che prevede lo sviluppo della rete dei dati/informazioni territoriali necessari per il supporto alle scelte e decisioni delle politiche territoriali.