Pubblicate le FAQ regionali sulla legge Veneto 2050

Sono state pubblicate sul sito della Regione Veneto le FAQ relative alla legge regionale n. 14/2019 “Veneto 2050” a cura della Direzione regionale Pianificazione Territoriale.

Le FAQ riguardano alcune questioni applicative ritenute di maggior interesse emerse nel primo biennio di applicazione della legge e saranno oggetto di successive implementazioni.

Le indicazioni contenute nella sezione FAQ non hanno  carattere vincolante: in ordine alla loro natura, viene precisato che le risposte alle FAQ non possono “essere assimilate a una fonte del diritto, né primaria, né secondaria. Neppure possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. In difetto dei necessari presupposti legali, esse non possono costituire neppure atti di interpretazione autentica”. (Cons. Stato, Sezione I, parere 20 luglio 2021, n. 1275)

Il testo delle FAQ può essere consultato a questo link.

Veneto cantiere veloce: Pubblicata la legge regionale n. 19/2021 di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo.

È stata pubblicata sul BUR Veneto n. 88 del 2 luglio 2021 la legge regionale n. 19 del 30 giugno 2021 “Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo – “Veneto cantiere veloce””.

La legge modifica alcune disposizioni regionali vigenti, tra cui la legge urbanistica regionale (l.r. n. 11/2004) e la legge “Veneto 2050” (l.r. n. 14/2019).

L’art. 10 della legge regionale ha previsto la possibilità di attuare con Permesso di Costruire o SCIA gli interventi di riqualificazione edilizia ai sensi della legge “Veneto 2050” anche nel caso in cui gli edifici ricadono in ambito soggetto a PUA, previa deliberazione del Consiglio comunale, introducendo a questo fine un comma 2bis all’art. 10 l.r. n. 14/2009:

2 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 11, gli interventi sugli edifici esistenti di cui agli articoli 6 e 7, qualora ricadano in uno o più ambiti territoriali assoggettati a piano urbanistico attuativo dallo strumento urbanistico generale, possono comunque essere assentiti con permesso di costruire di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o con segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all’articolo 23 del medesimo decreto, in presenza delle principali opere di urbanizzazione e previa deliberazione del Consiglio comunale che si esprime in ordine alla possibilità di prescindere dal piano attuativo richiesto.

Il testo della legge pubblicato nella sezione normativa è stato aggiornato in relazione alla modifica legislativa.

Per una disamina delle principali modifiche recate dalla legge, si rinvia a questa pagina.

Dichiarata incostituzionale la legge regionale n. 50/2019. Sanatorie più difficili per le piccole difformità edilizie

Con la Sentenza n. 77 depositata il 21 aprile 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale veneta n. 50/2019 “Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10”.

La legge regionale aveva lo scopo di consentire una limitata regolarizzazione di edifici, realizzati prima del 1977, con piccole difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato. La regolarizzazione era subordinata alla presentazione di una SCIA, alla verifica della sola conformità dello stato di fatto rispetto alla normativa edilizia vigente e al pagamento di una somma a titolo di oblazione.
La Corte costituzionale, equiparando questa legge ad un condono edilizio, ha ritenuto che spettino esclusivamente allo Stato “le scelte di principio, in particolare quelle relative all’an, al quando e al quantum, ossia la decisione sul se disporre un titolo abilitativo edilizio straordinario, quella relativa all’ambito temporale di efficacia della sanatoria e infine l’individuazione delle volumetrie massime condonabili”.
Ha inoltre qualificato la regola della verifica della cd. “doppia conformità” come principio fondamentale della materia del governo del territorio, al quale le regioni non possono derogare.
La legge veneta ha anticipato il dibattito sorto a livello nazionale sull’opportunità di rivedere la disciplina della sanatoria edilizia e la regola della doppia conformità, da molti ritenuta eccessivamente rigida e la cui rigorosa applicazione oggi impedisce la realizzazione di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, incentivati dalla legge statale con bonus e detrazioni fiscali tra cui il Superbonus 110%.

Pubblicata la circolare interpretatativa della legge regionale n. 14/2019

È stata pubblicata sul BUR Veneto del 20 aprile 2021 la circolare regionale n. 1 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto “Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Disposizioni di indirizzo e applicative ai sensi dell’articolo 17, comma 8.”

La circolare regionale contiene indicazioni per chiarire i dubbi interpretativi sorti nei due anni di applicazione della legge e con il fine di uniformarne l’applicazione da parte di tutti gli operatori della Regione.

Il sito è stato aggiornato con la versione navigabile della circolare.

 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale della l.r. n. 51/2019

Con la sentenza n. 54 del 2021, depositata il 31.03.2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 51 (Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi), limitatamente alle parole «sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e».

Ad avviso della Corte, “la disposizione dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Veneto n. 51 del 2019, per come formulata, potrebbe facilmente indurre i destinatari del precetto a ritenere sufficiente la SCIA “ordinaria” per tutti gli interventi in questione, compresi quelli assoggettati a permesso di costruire o a SCIA “alternativa” in base al t.u. edilizia. Tale interpretazione condurrebbe a un esito contrastante con un principio fondamentale della materia «governo del territorio» stabilito dal t.u. edilizia.”

Con la stessa sentenza, la Corte ha dichiarato non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo.

Il testo della legge, coordinato con questa decisione, è pubblicato nella sezione normativa.

Luoghi storici del Commercio Veneto: aprono i termini per l’iscrizione

Dal 1° al 30 aprile 2021 riaprono i termini per richiedere l’inserimento nell’elenco del “Luoghi storici del commercio” del Veneto previsto dall’art. 11 legge regionale n. 50/2012.

Le attività commerciali che possono essere qualificate come luoghi storici del commercio devono possedere i requisiti previsti dall’Allegato B alla d.g.r. n. 696 del 13 maggio 2014 ed, in particolare,

A. Devono rientrare in una delle seguenti categorie di esercizi commerciali:

  1. attività commerciali al dettaglio su area privata;
  2. attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  3. mercati su aree pubbliche;
  4. attività artigianali, con annessa attività di vendita, integrate in un contesto urbano caratterizzato dalla presenza di attività commerciali;
  5. farmacie;
  6. alberghi o locande nei quali vi sia somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della vigente normativa regionale;

B. Devono possederei i seguenti requisiti:

  1. presentare elementi di riconoscibilità di un valore architettonico oppure storico o artistico o merceologico del luogo, attestato dal titolare dell’esercizio commerciale;
  2. apertura al pubblico da almeno 40 anni;
  3. ubicazione dell’attività all’interno del centro urbano;
  4. presentare una significativa interazione tra il luogo storico del commercio e le politiche attive di rilancio dell’offerta locale dalla quale emerga la capacità di espressione della funzione integrativa del luogo storico del commercio con le funzioni economiche, sociali e culturali del contesto urbano di riferiment

I mercati storici devono infine essere inclusi nel Piano del Commercio su aree pubbliche comunale.

L’inserimento nell’elenco dei Luoghi storici del commercio consente agli esercizi di fregiarsi del logo regionale e di essere inclusi nelle guide e nell’app “Veneto su Misura”.

I Luoghi storici del commercio rappresentano inoltre un elemento di attrattività turistica e potrebbero essere in futuro qualificabili come capisaldi delle politiche di rigenerazione urbana.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare la pagina web dedicata sul sito della Regione Veneto.

Contributi regionali ai comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici istituiti con la legge regionale n. 39/2020

Con la legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 (art. 7) la Regione Veneto ha costituito un fondo di 200.000 euro per l’erogazione ai Comuni di contributi per la redazione delle varianti di adeguamento alle previsioni in materia di crediti edilizi da rinaturalizzazione previste dall’art. 4, co. 2 della legge regionale n. 14/2019.

Con tali varianti i Comuni devono provvedere:

  1. all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:
  2. alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
  3. all’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (29 dicembre 2020), la Giunta regionale dovrà determinare i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse.

L’art. 8 della legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2020 ha previsto la costituzione a favore dei Comuni situati nella core zone e nella buffer zone dell’area delle Colline del Prosecco riconosciuta dall’UNESCO di un fondo di 50.000 euro per la concessione di contributi per le spese relative alla redazione delle varianti necessarie per adeguare gli strumenti urbanistici comunali alle previsioni in materia di tutela ambientale previste dall’art. 2, co. 1 della legge regionale n. 21/2019.

Sono stati corrispondentemente prorogati al 30 settembre 2021 i termini per l’adozione di queste varianti.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (29 dicembre 2020), la Giunta regionale dovrà determinare i criteri generali e le modalità di erogazione delle risorse.

 

Proroga dei termini previsti dagli articoli 6 e 7 l.r. n. 14/2019, “Veneto 2050”

Con la legge regionale n. 43 del 30 dicembre 2020 (pubblicata sul BUR Veneto n. 205 del 31.12.2020) sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini previsti dall’art. 6, co. 5 e 7, co. 4 della legge regionale n. 14/2019 “Veneto 2050” per fruire degli ulteriori incentivi volumetrici previsti per la realizzazione di interventi in classe energetica A4.

 

Conseguentemente, per tutti gli interventi edilizi di ampliamento o demolizione e ricostruzione eseguiti ai sensi dell’art. 6 o dell’art. 7 l.r. n. 14/2019 fino al 31 dicembre 2021:

  • In caso di ampliamento, sarà possibile fruire di un ulteriore incremento volumetrico del 10% che si somma al massimale del 40% previsto dall’art. 6, co. 4;
  • In caso di demolizione e ricostruzione, sarà possibile fruire di un ulteriore incremento volumetrico del 20%, che si somma al massimale del 60% previsto dall’art. 7, co. 3.

 

Il bonus può essere sfruttato a condizione che la parte realizzata in ampliamento o il nuovo edificio soddisfino i requisiti di efficienza energetica previsti per la classe A4.

Il Superbonus e gli altri incentivi fiscali all’edilizia – Webinar

È liberamente consultabile sulla piattaforma Youtube la registrazione dell’evento informativo svoltosi lo scorso sabato 31 ottobre 2020 dal titolo “Il Superbonus e gli altri incentivi fiscali all’edilizia”.

Il webinar è stato promosso dall’Amministrazione comunale di Vittorio Veneto in collaborazione con BM&A studio legale associato, lo studio commercialistico Lex Tax e lo studio di architettura Cavazzana per informare la cittadinanza e gli operatori economici del settore sulle misure fiscali di agevolazione previste dalla recente legislazione per gli interventi edilizi di riqualificazione degli edifici esistenti. Per una città più sicura, più salubre e più bella.

Nel corso dell’evento i relatori hanno illustrato le opportunità legate al Superbonus 110% ed agli altri incentivi fiscali all’edizia, come il Sisma Bonus.

I relatori hanno poi trattato le modalità di utilizzo delle agevolazioni fiscali alternative alla detrazione Irpef, come la cessione del credito (anche a banche ed istituti finanziari) o lo sconto in fattura.

I tecnici intervenuti hanno sottolineato l’importanza della qualità degli interventi di efficientamento energetico e consolidamento sismico. Per fruire del Superbonus, i lavori devono infatti soddisfare degli requisiti tecnici previsti da un decreto ministeriale, che devono essere asseverati da un professionista terzo. La qualità dei lavori è inoltre indispensabile perché essi diano un effettivo beneficio in termini di miglioramento della qualità edilizia.

I relatori hanno messo a disposizione le slides dei loro interventi.

Il Super Ecobonus 110%: i beneficiari e gli interventi ammessi (avv. Mariarosa Vicario)

Il Super-ecobonus 110%: casi pratici (avv. Federica Bardini)

L’adeguamento sismico e il Sisma-Bonus (avv. Francesco Foltran)

Webinar: l’applicazione del Superbonus – casi pratici ed esempi

A fronte delle numerose richieste inviate dagli spettatori dei webinar svolti nell’ambito del ciclo “Gli incentivi fiscali ed edilizi alla rigenerazione urbana” sarà organizzato un webinar straordinario dedicato all’esame di casi pratici relativi all’applicazione delle norme sul Superbous.

Il webinar si terrà venerdì 9 ottobre 2020, dalle 9 alle 10.

In particolare, saranno esaminate delle questioni connesse all’applicazione del Superbonus ai condomini, agli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici e culturali e nell’ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione.

Saranno inoltre esaminate le modifiche normative apportate con la legge di conversione del decreto-legge “agosto”.

Sarà possibile seguire all’evento, previa registrazione, sulla piattaforma Zoom oppure tramite Youtube.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata ai webinar.